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Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2

di Fabio Gon

La norma contiene disposizioni volte a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative.1 Cambiano i principi e le finalità del Codice della Strada.

La legge persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di:

  • migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilita’ della mobilita’ urbana;
  • tutelare il patrimonio naturale e ambientale;
  • ridurre gli effetti negativi della mobilita’ in relazione alla salute e al consumo di suolo;
  • valorizzare il territorio e i beni culturali;
  • accrescere e sviluppare l’attivita’ turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.

La bicicletta componente fondamentale della mobilità

Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati dovranno perseguire l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica (e delle necessarie infrastrutture di rete) una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale, e da pervenire a un sistema generale integrato della mobilità, sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.

Modificati i Principi Generali del Codice della Strada

La Legge modifica l’articolo 1 del Codice della Strada, in materia di principi generali. In particolare nel comma 2, dell’articolo 1 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: « ai principi della sicurezza stradale e della mobilita’ sostenibile » e dopo le parole: «fluidità della circolazione» sono aggiunte le seguenti: « di promuovere l’uso dei velocipedi ».

Le regioni devono predisporre il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica

Tra i diversi aspetti all’art. 5 la Legge stabilisce che le regioni dovranno predisporre il piano regionale della mobilità ciclistica, volto a individuare interventi finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale.

Arriva il Biciplan

All’art.6 la Legge introduce il Biciplan, quale piano di settore dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), che dovrà essere predisposto e adottato dai comuni non facenti parte di città metropolitane e dalle città metropolitane.

Il Biciplan è finalizzato a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.

Il Biciplan dovrà definire:
a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all’attraversamento e al collegamento tra le parti della citta’ lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche’ gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all’interno dei quartieri e dei centri abitati;
c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b);
d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;
e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorita’ ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;
f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale piu’ pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della citta’ metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilita’ ciclistica e alla ripartizione modale;
h) eventuali azioni per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
i) gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione della mobilita’ ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;
l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità’ degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l’utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);
o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
p) eventuali attivita’ di promozione e di educazione alla mobilita’ sostenibile;
q) il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso.

La Pianificazione urbanistica dovrà essere coerente col Biciplan

Il Biciplan costituisce atto di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.
Inoltre gli enti dovranno assicurare la coerenza con il Biciplan degli atti di pianificazione territoriale urbanistica.

Spazi comuni per il deposito biciclette

All’art. 8, comma 4, si stabilisce che i comuni prevedono, nei regolamenti edilizi, misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.

Gli stalli per biciclette ad uso pubblico nei regolamenti degli strumenti urbanistici

All’art. 8, comma 5 si stabilisce inoltre che, in sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

Per saperne di più

Il testo completo della norma è disponibile al seguente link:
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2
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1 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31-1-2018, in vigore dal 15/02/2018.

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