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Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8.

di Fabio Gon

La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la mobilità ciclistica1 urbana ed extraurbana e la realizzazione di un sistema per la ciclabilità diffusa sul territorio regionale.

Approvata la L.R. n.8/20182 per migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Incrementare l’uso della bicicletta

Attraverso questa legge la Regione persegue l’obiettivo di incrementare l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sia incrementando i flussi cicloturistici che interessano la regione, sia trasferendo su bicicletta gli spostamenti pendolari che avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni, mediante interventi e azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro, contenendo così l’impatto ambientale e promuovendo nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell’ottica della prevenzione della salute della collettività e di una miglior fruizione del territorio [ rif. art.2, comma 1 ].

Azioni di sensibilizzazione e interventi infrastrutturali

L’incentivazione della mobilità ciclistica è attuata sia attraverso azioni di sensibilizzazione atte a far crescere la domanda, sia attraverso interventi infrastrutturali atti a migliorare e incrementare l’offerta a favore della mobilità ciclistica, garantendo una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti [ rif. art.2, comma 2 ].

Collegare, integrare e connettere

L’insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare le infrastrutture e i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani con le aree periurbane ed extraurbane, le destinazioni turistiche regionali, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, effettuando l’integrazione delle reti ciclabili locali con la Rete delle ciclovie di interesse regionale e connettendo tali reti con i sistemi di trasporto pubblico locale regionale, nazionale ed europeo [ rif. art.2, comma 3 ].

Il Sistema della ciclabilità diffusa

Il Sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale [SICID] integra le infrastrutture ciclabili e i servizi per la mobilità ciclistica, in sicurezza e in continuità sull’intero territorio regionale [ rif. art.1, comma 1 ].

Il SICID E’ costituito dall’insieme degli itinerari ciclabili e ciclopedonali, extraurbani e urbani come identificati e classificati dal Sistema informativo stradale regionale sulla base delle loro caratteristiche funzionali [ rif. art. 3, comma 1 ].
Ne fanno parte la Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), le Reti ciclabili delle Unioni territoriali intercomunali e le Reti ciclabili dei Comuni e degli altri soggetti istituzionali.
Il Sistema di ciclabilità diffusa è coerente con la Rete ciclabile nazionale Bicitalia e con la rete ciclabile transeuropea EuroVelo [ rif. art. 2, comma 2 ].

Le reti ciclabili (RECIR, RECIU, RECIC) sono parte integrante del sistema regionale di mobilità delle persone e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento dei sistemi di trasporto, della diminuzione dei tempi di spostamento, dell’ abbattimento dei livelli d’inquinamento, della riqualificazione del territorio e della valorizzazione del paesaggio [ rif. art. 3, comma 3 ]

Cosa sono gli Itinerari ciclabili

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), gli itinerari ciclabili s’identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata, pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata, sia in sede a uso promiscuo con pedoni, percorso pedonale e ciclabile, o con veicoli a motore, su carreggiata stradale, questi ultimi con le caratteristiche e limitazioni di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 557/1999 [ rif. art.3, comma 4 ].

Il Biciplan Comunale

I Comuni predispongono il Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la legge 2/2018 , con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (di cui all’articolo 3 ter della legge regionale 23/2007) e del Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI).

Il Biciplan è un Piano comunale di settore, assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali.
Esso diventa parte integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), se tali Piani sono predisposti dal Comune [ rif. art. 9, comma 1 ].

Il Biciplan, in funzione del territorio comunale, contiene in particolare quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, ovvero:

a) l’analisi della domanda potenziale;
b) l’analisi dell’incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l’individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;
c) una parte infrastrutturale che individua:

  • il grafo della Rete ciclabile comunale (RECIC) di cui all’articolo 6 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell’area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;
  • i poli intermodali e i punti d’interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;
  • le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;
  • i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;
  • gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d’intervento;

d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando:

  • i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;
  • i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
  • i tempi previsti per la realizzazione;
  • gli interventi di manutenzione da garantire.

In conformità all’articolo 8, comma 4, della legge 2/2018 , i Comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche [ rif. art. 9, comma 3 ]

Per saperne di più

Il testo della Legge regionale è consultabile al seguente link:
Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

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1 l’art. 1, comma 2, specifica che per mobilità ciclistica si intende il tipo di mobilità che si serve, come mezzo di trasporto, dei velocipedi così come definiti dall’articolo 50 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

2 pubblicata sul B.U.R. numero 10 del 7 MARZO 2018; entrata in vigore l’08/03/2018.

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